“ Deducibilità dell’Auto 2013 “
Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92
del 28 giugno 2012) sono state modificate alcune norme relative alla
deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal
periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle
società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.
RISVOLTI PRATICI NELLA VENDITA
Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di
acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedono,
in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di
impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori
autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti. A partire dal periodo di imposta 2013 la
deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:
dal 40% al 20%
dal 90% al 70%
Aziende e lavoratori autonomi vengono quindi ulteriormente
penalizzati sotto il profilo fiscale in relazione all’utilizzo di
autovetture. Una ulteriore e consistente porzione dei costi sostenuti
per acquistare il veicolo e per utilizzarlo non sarà “fiscalmente
deducibile” e questo, sicuramente, non incentiva gli investimenti in
queste categorie di strumenti di lavoro.
La novità ha esclusivamente una finalità di gettito fiscale.
DECORRENZA
Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a
quello di entrata in vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal
18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica
inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo
aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i
versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal
momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di
deducibilità.
APPLICAZIONE
La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non
comporta problemi applicativi particolari: le regole attuali sono in
vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare
per stabilire quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella
sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che
entrerà in vigore dal 2013.
IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
Per le Auto Aziendali e quelle
Utilizzate dai Lavoratori Autonomi
Per le Auto in Uso ai Dipendenti
IMPRESE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
LAVORATORE AUTONOMO
CONSEGUENZE cosa cambia per i soggetti utilizzatori/clienti:
Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con
il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa
può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non
superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto ( infatti
18.076 x 40% = 7.230).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 4.970
(18.076 x 20% = 4.970) riducendosi quindi di Euro 2.260 (7.230 –
4.970 = 2.260).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in
maggiori imposte per circa 621,50 Euro per autovettura (2.260 x 20%
di aliquota IRES = 621,50).
La novità non incide:
• sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di
commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%.
Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno
penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
• autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di
autonoleggio;
• sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di
auto propria.
Nessuna novità sul versante dell’IVA,
che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti
nelle stesse percentuali attuali.
Fonte : http://www.consulting.fleetgroup.it
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